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Vigilanza alunni, obblighi e disciplina degli alunni, regolamento mensa, provvedimenti disciplinari |
Articolo 12 Per la vigilanza sugli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l’uscita dalla medesima, valgono le seguenti norme: - La scuola declina ogni responsabilità per ciò che dovesse accadere prima dell’ingresso degli alunni nell’edificio e dopo la loro uscita. - Nella scuola possono essere somministrati a cura dei Docenti esclusivamente medicinali salvavita, antipiretici e antiallergici, su specifica richiesta scritta dei genitori e adeguata documentazione medica.
Articolo 12/a 1. La frequenza regolare alle lezioni è garanzia di apprendimento. 6. Al termine delle lezioni, al suono della campana, gli alunni lasciano le aule, curando che siano ordinate, e, accompagnati dal Docente dell'ultima ora, si recano in fila al refettorio (per gli alunni che usufruiscono del servizio mensa) e/o all'uscita dell'edificio (per gli alunni che hanno terminato l'orario scolastico). 7. Durante le lezioni l’alunno può uscire dall’aula per recarsi ai servizi solo con il permesso dell’insegnante; il fatto non può in ogni caso costituire un’abitudine. L'uscita deve essere limitata ad un alunno per volta, deve essere di breve durata e sorvegliata (apertura della porta dell'aula, controllo del tempo di permanenza fuori dall'aula,...). Nel caso vi fossero particolari problemi di salute, le famiglie sono tenute ad informare la scuola con adeguata certificazione medica.
Il momento della mensa è considerato momento educativo a pieno titolo.
Riferimenti normativi: Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (D.P.R. 249 del 24 giugno 1998 modificato e integrato dal D.P.R. 235 del 21 novembre 2007)
Premesse generali
Criteri generali
Doveri, mancanze e relative sanzioni
Organi competenti Il Consiglio di Istituto è competente esclusivamente per la sanzione relativa a fatti gravissimi che comportino l’allontanamento dalla scuola per più di 15 giorni, quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone.
Procedimento sanzionatorio In caso di infrazione grave o reiterata che comporta la sospensione dalle lezioni o l’allontanamento dalla scuola: La conclusione del procedimento deve avvenire entro quindici giorni dalla data di avvio.
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